Secondo
Protocollo opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici
(Il
Secondo Protocollo è stato adottato dall'Assemblea Generale il 15 dicembre
1989 ed è entrato in vigore l'11 luglio 1991. Nel 2001 erano 44 gli stati
che lo avevano ratificato. L’ Italia lo ha ratificato con legge n. 734 del
9 dicembre 1994 ed è entrato in vigore il 14 maggio 1995.)
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Gli
Stati Parti al presente Protocollo:
Convinti
che l'abolizione della pena di morte contribuisca a promuovere la dignità
umana e lo sviluppo graduale dei diritti dell'uomo;
Richiamando
l'art. 3 della Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo adottata il
10 dicembre 1948, nonchè l'art. 6 del Patto internazionale relativo ai diritti
civili e politici adottato il 16 dicembre 1966;
Notando
che l'art. 6 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici
fa riferimento all'abolizione della pena di morte in termini che lasciano
intendere inequivocabilmente che l'abolizione di tale pena è auspicabile;
Convinti
che tutti i provvedimenti adottati relativi all'abolizione della pena di morte
devono essere considerati come un progresso per quanto riguarda il godimento
del diritto alla vita;
Desiderosi
di assumere, con il presente Protocollo, l'impegno internazionale di abolire
la pena di morte;
Hanno convenuto
quanto segue:
Articolo
1
1. Nessuna persona soggetta alla giurisdizione di uno Stato
parte al presente Protocollo sarà giustiziata.
2. Ciascuno Stato Parte adotterà tutti i provvedimenti necessari
per abolire la pena di morte nell'ambito della sua giurisdizione.
Articolo
2
1. Non è ammessa alcuna riserva al presente Protocollo, salvo
la riserva formulata all'atto della ratifica o dell'adesione e che prevede
l'applicazione della pena di morte in tempo di guerra a seguito di una condanna
per un delitto di natura militare di gravità estrema commesso in tempo di
guerra.
2. Lo Stato Parte che formula tale riserva comunicherà al Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite all'atto della ratifica o
dell'adesione, le disposizioni pertinenti della sua legislazione interna che
si applicano in tempo di guerra.
3. Lo Stato Parte che ha formulato tale riserva notificherà
al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il proclama
o l'abolizione dello stato di guerra sul suo territorio.
Articolo
3
Gli
Stati parti al presente Protocollo esporranno nei rapporti da essi presentati
al Comitato dei Diritti dell'Uomo ai sensi dell'art. 40 del Patto, i provvedimenti
da essi adottati per dare effetto al presente Protocollo.
Articolo
4
Per
quanto riguarda gli Stati Parti al Patto che hanno pronunciato la dichiarazione
di cui all'art. 41, la competenza riconosciuta al Comitato dei Diritti dell'Uomo
di ricevere ed esaminare comunicazioni in cui uno Stato allega che un altro
Stato parte non adempie ai suoi obblighi, si estende alle disposizioni del
presente Protocollo, a meno che lo Stato che è parte in causa non abbia fatto
una dichiarazione in senso opposto all'atto della ratifica o dell'adesione.
Articolo
5
Per
quanto riguarda gli Stati Parti al primo Protocollo facoltativo al Patto internazionale
relativo ai Diritti civili e politici adottato il 16 dicembre 1966, la competenza
riconosciuta al Comitato dei Diritti dell'Uomo di ricevere ed esaminare comunicazioni
emananti da privati soggetti alla loro giurisdizione si estende alle disposizioni
del presente Protocollo, a meno che lo Stato parte in causa non abbia pronunciato
una dichiarazione in senso opposto all'atto della ratifica o dell'adesione.
Articolo
6
1. Le disposizioni del presente Protocollo si applicano come
disposizioni addizionali del Patto.
2. Senza pregiudizio della possibilità di formulare la riserva
prevista all'art. 2 del presente Protocollo il diritto garantito al paragrafo
1 dell'articolo primo del presente Protocollo non può essere oggetto di nessuna
delle deroghe di cui all'art. 4 del Patto.
Articolo
7
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato
che ha firmato il Patto.
2. Il presente Protocollo è soggetto alla ratifica di ogni
Stato che ha ratificato il Patto o che vi ha aderito. Gli strumenti di ratifica
saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite.
3. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni
Stato che ha ratificato il Patto o che vi ha aderito.
4. L'adesione avverrà con il deposito di uno strumento di adesione
presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
5. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite informerà tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o
che vi hanno aderito del deposito di ciascun strumento di ratifica o di adesione.
Articolo
8
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la
data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno il presente
Protocollo o vi aderiranno dopo il deposito del decimo strumento di ratifica
o di adesione, tale Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di
deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo
9
Le
disposizioni del presente Protocollo si applicano senza alcuna limitazione
o eccezione a tutte le unità costitutive degli Stati Federativi.
Articolo
10
Il
Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti
gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'art. 48 del Patto: a) sulle riserve,
le comunicazioni e le notifiche ricevute a titolo dell'art. 2 del presente
Protocollo; b) delle dichiarazioni pronunciate in virtù degli articoli 4 o
5 del presente Protocollo; c) delle firme apposte al presente Protocollo e
degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità con l'art.
7 del presente Protocollo; d) della data alla quale il presente Protocollo
entrerà in vigore in conformità con l'art. 8 di quest'ultimo.
Articolo
11
1. Il presente Protocollo i cui testi in lingua inglese, araba,
cinese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede, sarà depositato
presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a
tutti gli Stati di cui all'art. 48 del Patto.