L’abolizione
della pena di morte nel Regno d’Italia (1861-1918)
(di Valentina
Piattelli)
Con l'unificazione d'Italia nel 1861 emerse ben presto il problema dell'unificazione dei codici penali dei vari stati preunitari.[1] Nonostante il Codice Sardo fosse stato di recente riformato, esso prevedeva comunque la pena di morte per vari reati, mentre invece quello toscano non la prevedeva. Questa intricata situazione giuridica, unita al sempre più diffuso abolizionismo fra gli intellettuali, determinò un lungo dibattito in cui alcuni cercarono di estendere l'abolizionismo toscano al resto d'Italia, mentre altri cercarono di estendere il Codice Sardo. La Toscana, e si suoi deputati in particolare, fiera del diritto all'inviolabilità della vita, osteggiò l'unificazione legislativa che proprio a causa del dibattito sulla pena di morte fu procrastinata per parecchi anni.
In un primo momento sembrò che gli abolizionisti avessero vinto, quando fra il 1864 e 1865 fu discussa e approvata alla Camera - con 151 voti favorevoli, 91 contrari e tre astenuti - la proposta di legge di Pasquale Stanislao Mancini, con la quale il Codice sardo veniva esteso a tutta la penisola, ma la pena di morte veniva abolita.
Mentre era in corso il dibattito parlamentare, fu chiesta l'opinione delle varie facoltà e della magistratura al riguardo. Mentre le facoltà di pronunciarono quasi tutte a favore dell'abolizione, le Corti di Cassazione e quelle d'Appello consultate si pronunciarono quasi tutte contro, probabilmente ritenendo di interpretare il sentimento dei ceti medi piuttosto che quello delle élites.
La proposta quindi fu respinta in Senato, dove fu soltanto ridotto il numero dei reati capitali. L'unificazione del Codice penale fu quindi ulteriormente rimandata e l'Italia rimase a lungo divisa in tre zone dal punto di vista del diritto penale: il Nord Italia e l'ex Stato Pontificio dove era pienamente in vigore il Codice Sardo, le provincie meridionali dove tale codice era in vigore con alcune modifiche volte a recuperare leggi precedenti[2], e la Toscana retta dalla normativa lorenese del 1853, emendata in senso abolizionista nel 1859 da Bettino Ricasoli.
Per quanto riguarda l'applicazione della pena di morte nel nuovo stato unitario, le fonti sono disomogenee e i dati confusi, soprattutto perché le condanne dei tribunali militari non venivano sempre registrate[3]. In ogni caso si può affermare che vi fu una generale diminuzione delle condanne e delle esecuzioni. Infatti fra il 1815 e il 1855 nei vari stati preunitari le condanne furono 655 e le esecuzioni 469 (poco più di 10 all'anno). Nel periodo fra il 1867 e il 1876 - il primo per cui si hanno fonti affidabili[4] - le esecuzioni portate a termine furono 27 (circa 3 all'anno). Questa riduzione è dovuta da un lato al nuovo Codice sardo, che aveva diminuito il raggio d'applicazione della pena di morte, dall'altro dall'entrata in vigore delle giurie popolari e dal diffondersi dell'abolizionismo nelle élites culturali.
Il dibattito sulla pena di morte infatti aveva travalicato quello parlamentare e in tutta Italia si erano tenute adunanze popolari per chiedere l'abolizione della pena di morte, alle quali partecipavano le élite culturali dell'epoca. Numerose riviste e giornali furono pubblicati per sostenere la campagna abolizionista. Fra questi ricordiamo il «Giornale per l'abolizione della pena di morte» di Pietro Ellero[5], gli atti della «Società per l'abolizione della pena di morte» di Milano, la «Biblioteca abolizionista» di Lucca, il «Cesare Beccaria» etc. A queste adunanze e giornali partecipavano i principali intellettuali italiani - da Garibaldi a Mazzini, passando per Carducci, Tommaseo, Guerrazzi -, ma anche logge massoniche, società operaie, associazioni culturali e collegi di avvocati. Nel 1872 il I Congresso giuridico italiano approvò all'unanimità una risoluzione contro la pena di morte. Anche la «Rivista Penale» di Luigi Bocchini dedico dal 1874 ampio spazio alla questione, prendendo posizione perfino contro il permanere della pena di morte nella legislazione penale militare. L'orientamento abolizionista degli intellettuali italiani in generale, e degli studiosi di diritto penale in particolare era ormai consolidato.
Nella seconda metà dell'800 e fino agli inizi del '900, il dibattito sulla pene di morte non si svolgeva ormai più all'interno della cornice giusnaturalista propria dell'Illuminismo. La scuola classica di Giovanni Carmignani e Francesco Carrara si concentrava sul delitto e sulla pena all'interno di una visione metafisica e astorica del diritto. La nuova scuola positivista invece si concentrava sul delinquente. Cesare Lombroso e Raffaele Garofalo individuavano rispettivamente segni fisici e psicologici che indicavano i delinquenti. In chiave eugenetica entrambi si dissero a favore della pena di morte, ma solo se applicata su larga scala, tanto da avere un effetto selettivo in senso evoluzionista. La maggior parte degli studiosi del diritto finirà però con l'aderire all'indirizzo cosiddetto scuola tecnico-giuridico di Arturo Rocco[6] secondo il quale entrambe le scuole erano inaccettabili: quella classica perché sganciata dalla realtà delle legislazioni, quella positivistica per aver ridotto il diritto penale a una branca della sociologia. Compito dello studioso di diritto penale era secondo Arturo Rocco quello di analizzare e dare una valutazione critica in chiave politico sociale del diritto vigente.
Intanto dal 1877 la pena di morte in Italia era stata abolita de facto, dopo l'amnistia generale decretata dal nuovo re Umberto I[7]. Il nuovo codice penale unitario e abolizionista fu approvato soltanto nel 1889, perché l'opposizione dei senatori a vita aveva fino ad allora fatto naufragare le varie proposte di legge abolizioniste. Nel 1889 invece il nuovo codice penale fu approvato quasi all'unanimità da entrambe le Camere, mentre era Ministro della Giustizia Zanardelli. La pena di morte restava in vigore soltanto nel codice penale militare e in quelli coloniali. La questione del ripristino della pena di morte non fu mai seriamente riproposta, neanche in occasione dell'attentato contro Umberto I da parte dell'anarchico Bresci nel 1900.
La pena di morte rimase però in vigore nel Codice Penale di Guerra e fu quindi nuovamente applicata, e in modo massiccio, durante la Grande Guerra per reati che andavano dalla diserzione, al "disfattismo". Le condanne capitali furono 4028, di cui 2967 in contumacia, 750 eseguite e 311 commutate. Molte di più pare siano state le esecuzioni sommarie. Sia che vi fosse una Corte marziale, sia che l'esecuzione avvenisse sul campo di battaglia per decisione degli ufficiali superiori, queste condanne a morte non avevano altro scopo che quello di intimidire gli altri soldati, con "esempi" feroci.
Le esecuzioni sommarie dei soldati, unite alle condizioni di carneficina della Grande Guerra, contribuirono a creare un clima di violenza generalizzata e di disprezzo della vita al cui interno vanno collocate sia le violenze che nel dopoguerra segnarono l'ascesa al potere del fascismo. Sia il fatto stesso che, per reprimere i reati politici, si sia potuta proporre e accettare una normativa di tipo militare comprendente la pena di morte.[8]
[1] Per una trattazione esaustiva della questione si veda M. Da Passano, "La pena di morte nel Regno d'Italia, 1859-1889", in AA.VV. I codici preunitari e il Codice Zanardelli, Padova 1993.
[2] Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1881.
[3] Su questo si veda M. Da Passano, "La pena di morte nel Regno d'Italia, 1859-1889", in AA.VV. I codici preunitari e il Codice Zanardelli, cit., p. 598.
[4] Studio statistico del Ministero di grazia e Giustizia fatto pubblicare dall'on. Mancini.
[5] Edito a Milano nel 1861 a Bologna nel 1862 e di nuovo a Milano nel 1864.
[6] Ar. Rocco, Il Problema e il metodo della scienza del diritto penale, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1910.
[7] Decreto di amnistia del 18 gennaio 1878.
[8] Giovanni Tessitore, Fascismo e pena di morte - Consenso e informazione, Franco Angeli, Milano 2000, pp. 158-159.