Di tribunale internazionale si sente parlare per la prima volta dopo la seconda guerra mondiale
Nel 1945 e 1946 nascono rispettivamente il Tribunale internazionale di Norimberga e Tokyo alla fine della Seconda Guerra Mondiale.
Sul terreno di guerra solo vittime, macerie e crimini impuniti.
Proprio per rimediare a questo e fare in modo che reati operati contro gli esseri umani trovassero i loro responsabili, furono istituite le due corti internazionali.
Con esse allo stesso tempo si fece largo la speranza che stesse nascendo la tendenza a non restare indifferenti di fronte alle violazioni dei diritti umani più elementari, il diritto alla sicurezza, all’incolumità fisica, alla vita.
Solo una speranza, tuttavia ancora nel ‘45, poiché i tribunali di Tokyo e Norimberga erano di tipo militare e non risparmiarono pertanto la pena capitale ad alcuni degli imputati.
Nel 1948, cominciò a profilarsi l’idea di un tribunale internazionale in cui nessuno dei suoi membri fosse un soldato.
Da allora sono stati fatti molti passi, nel 1947 venne dato incarico alla Commissione di Diritto Internazionale di progettare lo statuto di un tribunale Permanente ed un Codice di crimini contro la pace e la sicurezza dell’umanità.
Ci vollero vent’anni, tuttavia, fino al 1974, per riuscire a definire il crimine di aggressione.
Nel 1990 i lavori per il tribunale riprendono, su incarico dell’Assemblea Generale alla Commissione di Diritto Internazionale.
Nel 1993 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite diede mandato alla Commissione di Diritto Internazionale di presentare una bozza di Statuto della Corte Penale Internazionale Permanente, l’anno successivo viene nominato il Comitato preparatorio che nel 1998 votò la bozza finale dello Statuto.
Internazionale è la parola chiave che garantisce l’equità del tribunale, esso infatti non può e non deve essere uno strumento di vendetta né per i vinti, né per i vincitori.
Il suo ruolo infatti è quello di processare chi ha violato i diritti umani coi propri crimini, anche quando il paese, in cui i delitti sono stati commessi, non ha alcun interesse a farlo, oppure non vuole farlo.
Il suo valore è tale se lo si concepisce in una logica che mira a far rispettare i diritti umani e non in quella che vede nel tribunale internazionale soltanto una corte aggiunta a quelle nazionali.
Il tribunale di Norimberga è stata un’esperienza utile anche a delineare alcuni concetti, quali sono i crimini contro l’umanità ad esempio.
L’uccisione, la tortura, le esecuzioni sommarie sono delitti che nel corso di un conflitto armato si producono in un modo che è difficile definire normale, ma che è di certo consueto.
Proprio quel primo tribunale, anche se militare, stabilì che un atto di violenza commesso da un soldato contro un civile, in modo sistematico ed efferato, è sia un crimine di guerra sia contro l’umanità. E’ il caso della tortura ad esempio.
Il genocidio è un reato riconosciuto dal diritto internazionale, che può essere commesso a danno di civili anche al di fuori di un contesto bellico.
Dopo la conferenza internazionale per l’Istituzione del Tribunale Penale Internazionale Permanente del 1998 fu stabilito che la Corte Penale Permanente avesse competenza non solo sul crimine di genocidio ed sui crimini di guerra, ma anche in merito ad alcuni reati contro l’umanità e all’aggressione internazionale.
In quella sede tuttavia le Organizzazioni Non Governative, che si sono molto adoperate in questa direzione, non sono riuscite a far dichiarare crimini contro l’umanità quelli consumati a danno delle donne e dei bambini, salvo i casi in cui essi vengano commessi su vasta scala e nel corso di un conflitto internazionale, ma non quando si tratta di casi isolati o compiuti nel corso di un conflitto interno.